Il legislatore ha qualificato l’infezione da Covid-19, contratta in occasione di lavoro, quale infortunio. L’INAIL è intervenuto sul punto con la circolare n. 13/2020 fornendo importanti istruzioni operative di attuazione dell’art. 42 del d.l. n. 18/2020, a cominciare dall’introduzione della presunzione semplice di origine professionale del contagio, operante – fino a prova contraria - esclusivamente a favore dei lavoratori assicurati INAIL nei confronti dei quali insiste un rischio specifico, in ragione delle particolari mansioni cui sono adibiti. In seguito alle preoccupazioni mosse dalle associazioni imprenditoriali, l’INAIL ha poi offerto, in una circolare successiva, la sua interpretazione in merito al tema della responsabilità datoriale. L’istituto ha specificato che i criteri di accertamento presuntivo del nesso di causalità dettati in funzione solidaristico-previdenziale sono, infatti, profondamente diversi dai criteri che invece fondano una responsabilità di natura civile o penale, le quali devono essere rigorosamente accertate con criteri diversi da quelli operanti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.
Rischio di contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro e la circolare INAIL n. 13/2020 / Rossilli, Beatrice. - In: DIRITTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. - ISSN 2531-4289. - 2/2020:(2020), pp. 106-116.
Rischio di contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro e la circolare INAIL n. 13/2020
Rossilli Beatrice
2020
Abstract
Il legislatore ha qualificato l’infezione da Covid-19, contratta in occasione di lavoro, quale infortunio. L’INAIL è intervenuto sul punto con la circolare n. 13/2020 fornendo importanti istruzioni operative di attuazione dell’art. 42 del d.l. n. 18/2020, a cominciare dall’introduzione della presunzione semplice di origine professionale del contagio, operante – fino a prova contraria - esclusivamente a favore dei lavoratori assicurati INAIL nei confronti dei quali insiste un rischio specifico, in ragione delle particolari mansioni cui sono adibiti. In seguito alle preoccupazioni mosse dalle associazioni imprenditoriali, l’INAIL ha poi offerto, in una circolare successiva, la sua interpretazione in merito al tema della responsabilità datoriale. L’istituto ha specificato che i criteri di accertamento presuntivo del nesso di causalità dettati in funzione solidaristico-previdenziale sono, infatti, profondamente diversi dai criteri che invece fondano una responsabilità di natura civile o penale, le quali devono essere rigorosamente accertate con criteri diversi da quelli operanti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.File | Dimensione | Formato | |
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